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[1]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, coloro che esercitano la professione di erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di autorizzazione.

[2]Per il rilascio delle carte di autorizzazione, la Commissione consultiva per le piante officinali redigera' un elenco di esperti che, contemporaneamente, faranno l'accertamento preveduto nell'art. 3 della presente legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 21 maggio 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art17 · fonte del testo