Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1932 al 20 dicembre 2018. Leggi il testo vigente →
[1]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, coloro che esercitano la professione di erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di autorizzazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 1932, n. 402
1La L. 31 marzo 1932, n. 402 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 17 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, per conseguire il diploma di erborista e per ottenere la carta di autorizzazione di raccoglitore, nonche' quello stabilito dal successivo art. 18 per la convalida dei titoli esistenti all'atto della promulgazione della legge e per il conferimento del diploma di erborista, sono prorogati al 31 dicembre 1932".
Testo in vigore dal 21 maggio 1932 al 20 dicembre 2018
