Art. 24 — Pene per le contravvenzioni
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Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a), b), c) e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 300.000. E' punito con l'ammenda fino a lire 50 mila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. E' punito con l'ammenda fino a lire 100 mila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena suggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena e' punito altresi' chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea. E' punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire 100 mila, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988
