Art. 24 — Pene per le contravvenzioni
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Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni
Testo in vigore dal 16 settembre 1988 al 2 febbraio 2012
