Disciplina della pesca marittima

Art. 26 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988. Leggi il testo vigente →

La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

  • a)la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'articolo 15;
  • b)la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;
  • c)la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della, nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale e' stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;
  • d)l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca e' annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;
  • e)l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 501/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    Il divieto di esercitare la pesca con reti "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri non e` direttamente riferibile alla fattispecie normativa censurata di cui agli artt. 15, lett. a, 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n, 963 in quanto e` demandato all'autorita` amministrativa la concreta individuazione delle zone e dei tempi che dovranno essere interdetti al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il regolare esercizio della pesca; la questione e`, peraltro, manifestamente inammissibile sotto l'altro profilo del difetto di rilevanza in quanto la questione prospetta, non gia` una illegittimita` costituzionale bensi` una controversia in ordine alla legittimita` di un atto amministrativo la cui definizione compete al giudice a quo ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.- dell'art. 15, lett.a, 24 e 26 legge 14 luglio 1965, n. 963 che vieta l'esercizio della pesca con reti da traino "ad agugliara" a meno di tre miglio dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri).

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost. · Art. 15 Disciplina della pesca marittima

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 406/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9…

    Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 589 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costi…

    Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost. · Art. 26 Disciplina della pesca marittima

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art26 · fonte su Normattiva