Art. 26 — Sanzioni amministrative
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La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
- a)la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'articolo 15;
- b)la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;
- c)la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della, nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale e' stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;
- d)l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca e' annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;
- e)l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988
