Disciplina della pesca marittima

Art. 26 — Sanzioni amministrative

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Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis). E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.

Testo in vigore dal 9 aprile 2008 al 2 febbraio 2012

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 501/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    Il divieto di esercitare la pesca con reti "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri non e` direttamente riferibile alla fattispecie normativa censurata di cui agli artt. 15, lett. a, 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n, 963 in quanto e` demandato all'autorita` amministrativa la concreta individuazione delle zone e dei tempi che dovranno essere interdetti al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il regolare esercizio della pesca; la questione e`, peraltro, manifestamente inammissibile sotto l'altro profilo del difetto di rilevanza in quanto la questione prospetta, non gia` una illegittimita` costituzionale bensi` una controversia in ordine alla legittimita` di un atto amministrativo la cui definizione compete al giudice a quo ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.- dell'art. 15, lett.a, 24 e 26 legge 14 luglio 1965, n. 963 che vieta l'esercizio della pesca con reti da traino "ad agugliara" a meno di tre miglio dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri).

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost. · Art. 15 Disciplina della pesca marittima

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  • Ordinanza n. 406/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9…

    Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 589 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costi…

    Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost. · Art. 26 Disciplina della pesca marittima

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art26 · fonte su Normattiva