Art. 26 — Sanzioni amministrative
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Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23
Testo in vigore dal 16 settembre 1988 al 9 aprile 2008
