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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate e' punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000. La pena di cui al comma 3 si applica altresi' all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2. 5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo
Testo in vigore dal 13 marzo 2001 al 6 marzo 2011
