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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate e' punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000. La pena di cui al comma 3 si applica altresi' all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2. 5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo

Testo in vigore dal 13 marzo 2001 al 6 marzo 2011

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 199/2000

    Altra decisione
    16 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato sia dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che, fra l'altro, ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi delle violazioni previste come reato dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281) sia dall'art. 100, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 507 (che ha previsto l'applicabilità delle disposizioni, comprese nello stesso decreto, sostitutive delle sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con pronuncia divenuta irrevocabile) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, censurato, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, nella parte relativa alla previsione di sanzioni penali a carico di chi "vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego". L. T.

    Art. 25 cost. · Art. 22 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art22 · fonte su Normattiva