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Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno lo acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, e' punito salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968
