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((Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi piu' gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno. Con le penalita' comminate dal precedente comma e' punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 199/2000

    Altra decisione
    16 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato sia dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che, fra l'altro, ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi delle violazioni previste come reato dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281) sia dall'art. 100, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 507 (che ha previsto l'applicabilità delle disposizioni, comprese nello stesso decreto, sostitutive delle sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con pronuncia divenuta irrevocabile) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, censurato, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, nella parte relativa alla previsione di sanzioni penali a carico di chi "vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego". L. T.

    Art. 25 cost. · Art. 22 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 59 parole tolte, 132 parole aggiunte.

Chiunque vendeaggiunto: , pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente leggetolto: , non rispondenti alle prescrizioni stabiliteaggiunto: , o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazionitolto: , denominazioni aggiunto: e denominazioni, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazionitolto: , aggiunto: e denominazioni tali da trarre in inganno tolto: lo acquirente aggiunto: l'acquirente sulla composizione, specie tolto: o aggiunto: e natura della mercetolto: , e' punito aggiunto: e' punito, salvo che il fatto tolto: costituisca reato piu' grave aggiunto: non costituisca piu' grave reato, con la tolto: reclusione fino a due anni o con la multa da lire tolto: 250 aggiunto: 500.000 a tolto: un milione. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche aggiunto: lire 2.000.000. Nei casi piu' gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno. Con le penalita' comminate dal precedente comma e' punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al tolto: comma precedente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione aggiunto: terzo comma dell'articolo 17 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art22 · fonte del testo