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Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. ((Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno)). Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi piu' gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno. Con le penalita' comminate dal precedente comma e' punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al ((comma 2 dell'art. 17)) della presente legge.
Testo in vigore dal 29 maggio 1988 al 13 marzo 2001
