Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →

La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Province, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania. L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attivita' nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1964

    Questione infondata
    19 maggio 1964

    Con il riferimento, contenuto nell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041, all'elenco degli stupefacenti previsto dall'art. 3 della stessa legge, non si da' luogo ad un precetto penale costituito in parte dalla legge e in parte da un atto amministrativo (elenco degli stupefacenti). Il precetto penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua enunciazione con la imposizione del divieto il quale contiene una idonea indicazione della condotta vietata e dell'oggetto materiale del delitto. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 6 in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

    Art. 25 cost. · Art. 1 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art1 · fonte del testo