È infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 253 c.p.p. e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sul mandato di cattura obbligatorio. Con sent. n. 64 del 1970 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 c.p.p., solo nella parte in cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, ma si è mantenuto fermo, in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria. Va ora precisato, in ordine agli artt. 3 e 25 Cost., che la pericolosità - presunta nella sua discrezionalità dal legislatore - è da mettere in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente motivato dei sufficienti indizi di colpevolezza, e sta alla base della cattura obbligatoria in modo del tutto autonomo rispetto alla pericolosità delle misure di sicurezza, che intervengono successivamente all'espiazione della pena ovvero quando il fatto non è punibile. Essendo, poi, la finalità della cattura obbligatoria plurima, non è violato l'art. 104 della Costituzione, per la pretesa sottrazione al giudice dell'apprezzamento sull'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove. Ne', infine, l'art. 25 della legge n. 1041 del 1954 viola gli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione: la critica della legge, che riserva eguale trattamento a fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede e non può essere censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur minima giustificazione.
Art. 253 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.