Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 21/1974

    Questione infondata
    30 gennaio 1974

    È infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 253 c.p.p. e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sul mandato di cattura obbligatorio. Con sent. n. 64 del 1970 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 c.p.p., solo nella parte in cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, ma si è mantenuto fermo, in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria. Va ora precisato, in ordine agli artt. 3 e 25 Cost., che la pericolosità - presunta nella sua discrezionalità dal legislatore - è da mettere in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente motivato dei sufficienti indizi di colpevolezza, e sta alla base della cattura obbligatoria in modo del tutto autonomo rispetto alla pericolosità delle misure di sicurezza, che intervengono successivamente all'espiazione della pena ovvero quando il fatto non è punibile. Essendo, poi, la finalità della cattura obbligatoria plurima, non è violato l'art. 104 della Costituzione, per la pretesa sottrazione al giudice dell'apprezzamento sull'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove. Ne', infine, l'art. 25 della legge n. 1041 del 1954 viola gli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione: la critica della legge, che riserva eguale trattamento a fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede e non può essere censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur minima giustificazione.

    Art. 253 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 9/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    V. sent. n. 36 del 1964.

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 64/1970

    Illegittimità dichiarata
    4 maggio 1970

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) che per le ipotesi previste dagli artt. 5, 6 e 18 prescrive come obbligatorio il mandato di cattura, in quanto la dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 253 cod. proc. penale è sufficiente ad imporre l'osservanza dell'obbligo di motivazione, in tutti i casi in cui la legge - si tratti del codice processuale o di legge speciale - impone l'emissione del mandato di cattura.

    Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 277 c.p.p. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 19 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per le ipotesi previste dagli articoli 5, 6 e 18 della presente legge e' obbligatorio il mandato di cattura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art25 · fonte del testo