Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/1977

    Altra decisione
    30 marzo 1977

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti), sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, affinché valuti se la proposta questione sia tuttora rilevante atteso che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante una nuova disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

    Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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  • Ordinanza n. 239/1976

    Altra decisione
    6 dicembre 1976

    Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio, avendo la Corte, con sent. n. 9 del 1972, già dichiarato tale questione non fondata e non essendo, comunque, più punibile, per il sopravvenuto disposto dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

    Art. 3 cost. · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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  • Sentenza n. 9/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    V. sent. n. 36 del 1964.

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1970 al 30 dicembre 1975. 242 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento. L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica in conformita' delle Convenzioni internazionali. Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o societa' che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art6 · fonte del testo