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Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento. L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica in conformita' delle Convenzioni internazionali. Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o societa' che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

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Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera c)) che "L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie [...] nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonche' dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del Codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966".

Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 22 maggio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/1977

    Altra decisione
    30 marzo 1977

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti), sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, affinché valuti se la proposta questione sia tuttora rilevante atteso che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante una nuova disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

    Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 239/1976

    Altra decisione
    6 dicembre 1976

    Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio, avendo la Corte, con sent. n. 9 del 1972, già dichiarato tale questione non fondata e non essendo, comunque, più punibile, per il sopravvenuto disposto dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

    Art. 3 cost. · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 9/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    V. sent. n. 36 del 1964.

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 4 giugno 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

    Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera c)) che "L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie [...] nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonche' dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del Codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art6 · fonte del testo