Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1966 al 22 maggio 1970. Leggi il testo vigente →
Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento. L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica in conformita' delle Convenzioni internazionali. Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o societa' che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332
1Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera c)) che "L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie [...] nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonche' dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del Codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966".
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 22 maggio 1970
