Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, puo' essere autorizzata la produzione e la immissione al commercio di acqueviti, ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nel decreto di autorizzazione potra' essere consentita la aromatizzazione. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e di esso deve farsi menzione nell'etichetta prescritta dall'art. 17.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art10 · fonte del testo