Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 luglio 1997, n.297.
Abrogato dal 27 settembre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. 129 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le denominazioni di "rhum", "rum" o "tafia'", nonche' di "acquavite di canna" o di "distillato di canna", sono riservate alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa. E' consentita l'aggiunta di alcool etilico rettificate, purche' almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale. Qualora l'aggiunta di alcool superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di "rhum", "rum" e "tafia'" possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione "di fantasia" scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilita'. La denominazione "rum puro" e' riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che e' stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art8 · fonte del testo