Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997. Leggi il testo vigente →
Dalla data di pubblicazione del decreto indicato nell'articolo precedente, la denominazione di "acquavite" e di "distillato", seguito dal nome del frutto o della sostanza alla, quale si riferisce l'autorizzazione sono riservate per distinguere l'acquavite ottenuta dalla distillazione di mosto fermentato del frutto o della sostanza stessa.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997
