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Le denominazioni di "acquavite o distillato di ciliegia", di "acquavite o distillato di prugna", di "acquavite o distillato di pesche" e di "acquavite o distillato di albicocche", sono riservate alle acqueviti rispettivamente ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della frutta del ciliegio, del pruno, del pesco e dell'albicocco, nelle loro varie specie, in presenza o in assenza dei loro noccioli.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997
