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Le denominazioni di "acquavite o distillato di sidro" oppure di "acquavite o distillato di mele" e di "acquavite o distillato di pere", sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato, rispettivamente di mele e di pere.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art7 · fonte del testo