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Le denominazioni di "acquavite o distillato di sidro" oppure di "acquavite o distillato di mele" e di "acquavite o distillato di pere", sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato, rispettivamente di mele e di pere.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997
