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Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello. Essi sono prescelti tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri; per le Sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie. A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata. Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti. Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale. Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 5 aprile 1991

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 37/1971

    Questione infondata
    1 marzo 1971

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossa, con le ordinanze 15 gennaio 1970 della sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzion…

    Art. 51 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost. · Art. 108 cost.

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  • Ordinanza n. 92/1970

    Questione infondata
    10 giugno 1970

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 8, legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, già decisa con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970). Cfr.: 24/56 D.

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie

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  • Sentenza n. 53/1970

    Questione infondata
    2 aprile 1970

    L'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, che demanda al Consiglio superiore della Magistratura o, per delega di questo, ai Presidenti delle Corti d'appello la nomina degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie, prescegliendoli per sorteggio da un albo in cui sono inclusi i nominativi indicati dagli ispettorati compartimentali dell'agricoltura sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i consigli degli ordini e collegi professionali competenti, non va interpretato nel senso che competa agli ispettorati la potestà di operare una preselezione fra coloro che hanno i requisiti per l'iscrizione nell'albo, così da limitare le indicazioni da presentare al Consiglio superiore agli otto nomi da includere in ciascuno degli albi speciali lasciando al Consiglio stesso il solo compito di sorteggiare i nomi dei destinati a comporre il collegio giudicante, ma va interpretato nel senso che la funzione degli ispettorati si concreta nella predisposizione di un elenco di coloro che essi ritengono in possesso dei requisiti richiesti, rimanendo poi riservato al presidente della Corte d'appello di prescegliere (previ necessari controlli circa il modo di formazione degli elenchi) gli otto nomi da inserire in ogni albo.

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320~art3 · fonte su Normattiva