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Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri. Le regioni definiscono gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonche' delle altre categorie che ne facciano richiesta. Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

  • a)per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densita' della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonche' delle condizioni di accesso;
  • b)per le zone turistiche, puo' essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;
  • c)per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso.
  • d)per la vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione, e per la vendita ambulante ed automatica delle pubblicazioni si deve tener conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione ai precedenti punti a), b) e c). ((L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile)). Il divieto di cui al comma precedente e' sospeso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni sono concesse con priorita' ai terzi cui e' stata affidata la rivendita. Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformita' ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni. ((L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione)). Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei, punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non e' adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente. Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
  • a)per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
  • b)per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;
  • c)per la consegna, porta a porta, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni. Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta. I titolari delle rivendite nonche' le librerie e gli esercizi della grande distribuzione sono tenuti ad assicurare parita' di trattamento alle diverse testate.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1985 al 10 marzo 1987

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