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((Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo comma. Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:

  • a)deve essere prevista la consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonche' delle altre categorie che ne facciano richiesta;
  • b)per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densita' della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonche' delle condizioni di accesso;
  • c)per le zone turistiche, puo' essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;
  • d)per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari o montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;
  • e)per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d). L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile. Le autorizzazioni sono concesse con priorita' ai terzi cui e' stata affidata la rivendita. Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformita' ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni. L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione. L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. E' parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso piu' breve, di 400 metri. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non e' adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente. Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
  • a)per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  • b)per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  • c)per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attivita' non superiore a tre;
  • d)per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti. I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parita' di trattamento alle diverse testate)).

Testo in vigore dal 10 marzo 1987 al 24 aprile 1999

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