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[1]La domanda per l'iscrizione e' diretta al Direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

  • 1)estratto dell'atto di nascita;
  • 2)certificato di residenza;
  • 3)certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
  • 4)certificato di cittadinanza italiana o di Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
  • 5)diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale;
  • 6)certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;
  • 7)ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un ufficio del registro.

[2]I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati.

[3]La condizione di reciprocita', richiesta dall'art. 4 lett. a), e' provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

[4]L'attivita' svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'art. 7 e' provata mediante attestazione delle Regie autorita' diplomatiche.

Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art8 · fonte del testo