Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974. Leggi il testo vigente →

La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di saccharonyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso, fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art1 · fonte su Normattiva