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La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di saccharonyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso, fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974
