Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1989 al 25 agosto 1998. Leggi il testo vigente →

La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo. Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione. ((Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato)).

Testo in vigore dal 27 aprile 1989 al 25 agosto 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art1 · fonte su Normattiva