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La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo. Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione. ((Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato)).
Testo in vigore dal 27 aprile 1989 al 25 agosto 1998
