Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1974 al 27 aprile 1989. Leggi il testo vigente →

((La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo. Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione. Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato)).

Testo in vigore dal 27 agosto 1974 al 27 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art1 · fonte su Normattiva