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E' vietato vendere o detenere per vendere pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge. E' altresi' vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 443/1997

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), in quanto la predetta norma, prevedendo il divieto di vendere o di detenere per la vendita pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite nella stessa legge, non assume, per la parte che rileva nel presente giudizio (in cui si tratta di una fattispecie di impiego di ingredienti diversi da quelli autorizzati), un rilievo autonomo, discendendo il suo contenuto prescrittivo da quello di altre disposizioni, tra le quali l'art. 30. Pertanto, le censure che investono l'art. 36 devono ritenersi assorbite in quelle concernenti l'art. 30 ed in questo senso devono essere ritenute prive di fondamento. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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  • Sentenza n. 27/1994

    Questione inammissibile
    10 febbraio 1994

    Nel giudizio 'a quò - avente ad oggetto la violazione del limite massimo di ceneri, cellulosa e acidità consentiti nella pasta alimentare secca - difetta di rilevanza la questione di costituzionalità intesa a caducare l'obbligo, per i produttori nazionali, di utilizzare esclusivamente semola o semolato di grano duro, avendo il giudice rimettente omesso del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni, tale che la caducazione della seconda esima effettivamente dal rispettare la prima. (Inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 28, 29 e 36, comma primo, della L. 4 luglio 1967 n. 580, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 1 cost. · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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  • Ordinanza n. 170/1991

    Questione inammissibile
    18 aprile 1991

    Manifesta inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perché comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.

    Art. 10 cost. · Art. 12 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art36 · fonte su Normattiva