Nel giudizio 'a quò - avente ad oggetto la violazione del limite massimo di ceneri, cellulosa e acidità consentiti nella pasta alimentare secca - difetta di rilevanza la questione di costituzionalità intesa a caducare l'obbligo, per i produttori nazionali, di utilizzare esclusivamente semola o semolato di grano duro, avendo il giudice rimettente omesso del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni, tale che la caducazione della seconda esima effettivamente dal rispettare la prima. (Inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 28, 29 e 36, comma primo, della L. 4 luglio 1967 n. 580, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 1 cost. · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari