Art. 3
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[1]Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi puo' essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:
- a)che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;
- b)che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;
- c)che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonche' dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;
- d)che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilita' di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.
[2]Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'Ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso e' tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento.
[3]La misura, cosi' della spesa necessaria per i sopradetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, e' indicata nella tabella A annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse e' devoluto all'E.N.I.M.S. La predetta tabella A puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.
[4]Contro la denegata autorizzazione ad aprire scuole e corsi di cui all'art. 1 e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 giugno 1958
