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[1]Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi puo' essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:

  • a)che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;
  • b)che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;
  • c)che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonche' dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;
  • d)che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilita' di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.

[2]Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'Ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso e' tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento.

[3]La misura, cosi' della spesa necessaria per i sopradetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, e' indicata nella tabella A annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse e' devoluto all'E.N.I.M.S. La predetta tabella A puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.

[4]Contro la denegata autorizzazione ad aprire scuole e corsi di cui all'art. 1 e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 giugno 1958

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1958

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1958

    La libertà della scuola si estrinseca nel diritto di enti e privati di istituire e gestire istituti di istruzione (art. 33, terzo comma della Costituzione). L'esercizio di questo diritto, suscettibile di limiti (esigenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi e controlli preventivi e successivi), non può essere però condizionato ad un provvedimento autorizzativo di discrezionalità pressoché illimitata nell'anno, che snaturi il diritto stesso. Pertanto devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che subordina all'autorizzazione discrezionale della P.A. l'apertura di istituti privati di istruzione, ed i primi tre commi dell'art. 4 della stessa legge, che sanciscono il divieto di apertura di istituti non autorizzati, e misure amministrative e penali per i casi di attivazione di istituti non autorizzati.

    Art. 33 cost. · Art. 3 Disposizioni · Art. 4 Disposizioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art3 · fonte del testo