Art. 3
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[1]Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi puo' essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:
- a)che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;
- b)che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;
- c)che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonche' dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;
- d)che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilita' di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.
[2]Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'Ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso e' tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento.
[3]La misura, cosi' della spesa necessaria per i sopradetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, e' indicata nella tabella A annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse e' devoluto all'E.N.I.M.S. La predetta tabella A puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4-19 giugno 1958, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 21/6/1958, n. 148) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 33 della Costituzione; salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.
Testo in vigore dal 22 giugno 1958 al 22 dicembre 2008
