Art. 4
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[1]E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura.
[2]Il Regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione.
[3]I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire mille a lire cinquemila; in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda puo' essere applicato l'arresto fino a tre mesi.
[4]L'E.N.I.M.S., per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, puo' disporre la chiusura di scuole o di corsi gia' autorizzati.
[5]L'ordine e' immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
[6]Per le scuole dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 giugno 1958
