Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura.3

[2]Il Regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione.3

[3]I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire mille a lire cinquemila; in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda puo' essere applicato l'arresto fino a tre mesi.3

[4]L'E.N.I.M.S., per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, puo' disporre la chiusura di scuole o di corsi gia' autorizzati.

[5]L'ordine e' immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

[6]Per le scuole dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4-19 giugno 1958, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 21/6/1958, n. 148) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo commi 1, 2 e 3, in riferimento all'art. 33 della Costituzione; salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.

Testo in vigore dal 22 giugno 1958 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1958

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1958

    La libertà della scuola si estrinseca nel diritto di enti e privati di istituire e gestire istituti di istruzione (art. 33, terzo comma della Costituzione). L'esercizio di questo diritto, suscettibile di limiti (esigenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi e controlli preventivi e successivi), non può essere però condizionato ad un provvedimento autorizzativo di discrezionalità pressoché illimitata nell'anno, che snaturi il diritto stesso. Pertanto devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che subordina all'autorizzazione discrezionale della P.A. l'apertura di istituti privati di istruzione, ed i primi tre commi dell'art. 4 della stessa legge, che sanciscono il divieto di apertura di istituti non autorizzati, e misure amministrative e penali per i casi di attivazione di istituti non autorizzati.

    Art. 33 cost. · Art. 3 Disposizioni · Art. 4 Disposizioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 1958

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 giugno 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 4-19 giugno 1958, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 21/6/1958, n. 148) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo commi 1, 2 e 3, in riferimento all'art. 33 della Costituzione; salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art4 · fonte del testo