Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura.3
[2]Il Regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione.3
[3]I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire mille a lire cinquemila; in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda puo' essere applicato l'arresto fino a tre mesi.3
[4]L'E.N.I.M.S., per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, puo' disporre la chiusura di scuole o di corsi gia' autorizzati.
[5]L'ordine e' immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
[6]Per le scuole dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4-19 giugno 1958, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 21/6/1958, n. 148) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo commi 1, 2 e 3, in riferimento all'art. 33 della Costituzione; salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.
Testo in vigore dal 22 giugno 1958 al 22 dicembre 2008
