Disposizioni
Art. 2
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Per la remunerazione dell'aumento della produttivita' del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:
- a)per il periodo 1 febbraio - 30 giugno 1978, L. 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- b)per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1978, L. 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- c)per l'anno 1979 L. 157.340.000.000, di cui L. 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 10.800.000.000, di cui L. 1.160.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui il premio viene corrisposto; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti e' maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unita' di personale. I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche nel rapporto fra traffico e personale, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 15 aprile 1980
