Art. 2
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Per la remunerazione dell'aumento della produttivita' del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:
- a)per il periodo 1 febbraio - 30 giugno 1978, L. 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- b)per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1978, L. 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;2
- c)per l'anno 1979 L. 157.340.000.000, di cui L. 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 10.800.000.000, di cui L. 1.160.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.12 ((Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate: in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977; in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti e' maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unita' di personale. I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1980
1La L. 24 marzo 1980 ha disposto (con l'art.1) che:" Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a L. 195.340.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui L. 31.34000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed a L. 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio."
L. 22 dicembre 1980, n.873
2La L. 22 dicembre 1980, n.873 ha disposto (con l'art.6 comma 1) che:" La somma di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e' elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1978, a L. 84.150.000.000." Ha disposto inoltre (con l'art.6 comma 2) che:" Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dello stesso articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, gia' variate con legge 24 marzo 1980, n. 93, sono elevate, per l'anno 1980 e per quelli successivi, a lire 200.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340 milioni riferibili al compenso annuale di fine esercizio ed a L. 13.373.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio."
Testo in vigore dal 8 gennaio 1981 al 19 gennaio 1982
