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L'Unione ha facolta' di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, divenuti tali per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.
Testo in vigore dal 13 maggio 1953 al 20 maggio 1953
