Art. 5
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[1]Il lavoro notturno e' vietato ai maschi di eta' inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno pero' rimanere le donne di eta' superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino gia' impiegate in opifici industriali, cave o miniere.
[2]Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sara' vietato alle donne di qualsiasi eta'.
[3]Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi eta' addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'articolo 2.
[4]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potra', sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d'eta' superiore ai 15 anni compiuti.
[5]Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.
[6]Dove pero' il lavoro sia ripartito in due mute, esso potra' cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.
[7]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potra', sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopraddetti del lavoro notturno nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907
