Art. 5
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[1]Il lavoro notturno e' vietato ai maschi di eta' inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno pero' rimanere le donne di eta' superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino gia' impiegate in opifici industriali, cave o miniere.
[2]Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sara' vietato alle donne di qualsiasi eta'.
[3]Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi eta' addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'articolo 2.
[4]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potra', sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d'eta' superiore ai 15 anni compiuti.
[5]Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.
[6]Dove pero' il lavoro sia ripartito in due mute, esso potra' cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.1
[7]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potra', sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopraddetti del lavoro notturno nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.
[8]((Il ministro di agricoltura, industria e commercio potra', pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne, una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907, quando concorrano le seguenti condizioni:
- a)che sia gia' iniziata, con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinario e simili, la trasformazione negl'impianti industriali necessaria per l'abolizione del lavoro notturno;
- b)che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18.
- c)che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sara' concessa la proroga sopra indicata)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 1907, n. 416
1La L. 7 luglio 1907, n. 416 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La disposizione dell'art. 5 della legge del 19 giugno 1902, n. 242, riguardante la durata del lavoro diurno in caso delle due mute, sara' limitata, a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'art. 2 della Convenzione di Berna del 29 settembre 1906, e con l'eccezione di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della stessa Convenzione, quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie".
Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
