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((Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalita' saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, e' inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazioni agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, cirro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione agli albi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente)).
Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 29 dicembre 1982
