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Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalita' saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. ((Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente articolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-ter e 10-quater. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione. Ad informazione ricevuta le prefetture provvedono a comunicare tempestivamente i provvedimenti dai quali scaturiscono le decadenze, le sospensioni o le revoche di diritto, previste negli articoli 10, 10-ter e 10-quater della presente legge, agli organi ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma)). Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, cirro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione agli albi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1982 al 24 agosto 1988
