Art. 10-quinquies
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((Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o societa' sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perche' e' intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il fatto e' commesso per colpa la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno)).
Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 13 ottobre 1982
