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((Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e' punito con la reclusione da due a quattro anni)). Se il fatto e' commesso per colpa la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.

Testo in vigore dal 7 aprile 1990 al 13 ottobre 2011

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