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Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o societa' ((sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi)) perche' e' intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il fatto e' commesso per colpa la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1982 al 7 aprile 1990

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