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((Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attivita' economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10. La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di societa' di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di societa' di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualita' di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter)).
Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 7 aprile 1990
