Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 3 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Tale ammontare sara' ripartito tra i Comuni suddetti con i criteri e le modalita' previsti dal precedente art. 1. Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento. Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento. L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra, e' stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facolta' di escludere dal conteggio del reddito medio le qualita' di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facolta' di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 3 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art3 · fonte del testo