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A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. ((A decorrere dal 1 gennaio 1962, su tale quota e' attribuita ai singoli Comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verra' ripartite tre gli stessi Comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.)) Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento. Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento. L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra, e' stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facolta' di escludere dal conteggio del reddito medio le qualita' di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facolta' di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.
Testo in vigore dal 3 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
