Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 20 — Norme in materia di opere pubbliche

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Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1991 al 23 maggio 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 171/1993

    Questione infondata
    15 aprile 1993

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte co…

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 20 Disposizioni in materia di finanza pubblica

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  • Ordinanza n. 105/1993

    Questione infondata
    19 marzo 1993

    Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con…

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 20 Disposizioni in materia di finanza pubblica

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art20 · fonte su Normattiva