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L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ((nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni)). L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) lo impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile. 3 Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalita' per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro. Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento e' superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza. All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire ((mille)) e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo. 3 In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

La legge 12 novembre 1976, n. 751 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1977.

Testo in vigore dal 16 novembre 1976 al 16 ottobre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 209/1988

    Questione infondata
    25 febbraio 1988

    Ai fini del giudizio di ragionevolezza non puo` instaurarsi una comparazione tra la penale (di cui all'art. 17 della legge n. 576 del 1975) - prevista per ritardato versamento alla tesoreria, da parte delle aziende di credito, delle somme riscosse per delega dei contribuenti - e le sanzioni pecuniarie di diritto tributario o la penale di diritto civile (di cui agli artt. 1382 ss. cod. civ.): sia per la diversa finalita` e natura di detta penale, che consegue all'inadempimento di un'obbligazione privatistica, non equiparabile all'inadempimento relativo alle obbligazioni tributarie verso lo Stato, sia per la sua determinazione in misura fissa effettuata direttamente dal legislatore; difettando,pertanto, i presupposti per l'estensione alla stessa penale del beneficio della riduzione, consentita nelle ipotesi assunte quali 'tertia comparationis'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della Legge n. 576 del 2 dicembre 1975, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 109/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 17 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art17 · fonte su Normattiva