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Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 7 aprile 1990
