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Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato presso Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, puo' riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva. Il contributo dovuto per i periodi da riscattare e' calcolato sulla retribuzione spettante alla data della domanda, in aliquota pari alla differenza fra quella stabilita per il fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e quella stabilita per il Fondo di adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ambedue vigenti alla stessa data. Il Fondo si surroga all'agente nel diritto alle quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i contributi versati nell'assicurazione stessa durante il periodo riscattato. La domanda deve essere presentata dall'agente, in costanza di rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha notificato l'importo all'agente. All'uopo gli interessati potranno fruire degli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende per far fronte al pagamento degli importi necessari. Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo puo' essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sara' iscritto ad Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' siano decorsi due anni dalla data di iscrizione; La relativa domanda dev'essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio sia stata o debba essere eliminata in applicazione dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237, del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, dell'articolo 25 della, legge 28 dicembre 1952, n. 4435. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ai commi 2, 3, 4, 5, 11, 13. La facolta' di cui al precedente comma e' concessa anche al personale che sara' iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, gia' costituita presso il Fondo, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi dell'articolo 35 della presente legge e di precedenti disposizioni. Detta facolta' potra' essere esercitata dopo il compimento di due anni di iscrizione al Fondo purche' la relativa domanda sia presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Per il riconoscimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 11 e 13 del presente articolo. Gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda, qualora l'iscritto versi l'importo dovuto entro un mese dalla richiesta, ovvero dalla data del versamento qualora il versamento stesso sia effettuato dopo la decorrenza di tale termine, ma non oltre l'anno dalla richiesta dell'Istituto. Per coloro che, trovandosi nella situazione prevista dal primo comma del presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione dal 30 marzo 1958 alla data stessa, si applicano le norme contenute nella legge 17 febbraio 1958, n. 140, agli articoli 1, 2, 3 e 5, con l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi. L'inosservanza dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza della Facolta' di riscatto; non e' consentito il riscatto di periodi di attivita' lavorativa che abbiano gia' dato luogo a liquidazione di altra pensione.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 13 aprile 1968
